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Abitare in condominio.
Non sono molte le norme di legge che regolano questo aspetto della proprietà immobiliare. Il codice civile prevede solo gli articoli dal 1117 al 1139, le disposizioni di attuazione dalla 61 alla 72 e poche leggi speciali.

I beni comuni.
Nello stabile ci sono parti private e parti comuni. Le parti private sono quelle appunto di proprietà privata dei singoli condomini e quindi i singoli gli appartamenti e le pertinenze, come box, cantine, solai. Mentre le parti comuni sono:
- il suolo su cui sorge l'edificio;
- i muri maestri e le fondamenta;
- i tetti e le terrazze (non private) che fungono da tetto, dette lastrici solari;
- gli androni, le scale, i ballatoi, i portici, i cortili;
- le lavanderie e gli altri locali comuni;
- la portineria (alloggio del custode compreso);
- e tutte le opere che servono al funzionamento della casa, l'ascensore, gli impianti elettrici, di riscaldamento, idraulici, del gas, di scarico fognario, fino al punto in cui entrano nelle unità immobiliari private.
Di questi beni, che sono indivisibili, ogni condomino possiede una quota, espressa in millesimi, proporzionale alla sua unità immobiliare. E li può utilizzare liberamente, entro i limiti della propria quota, senza cioè impedirne l'uso, proporzionalmente, agli altri condomini.

L'amministratore.
Le parti comuni vanno mantenute in buono stato. Per questo il condominio nomina un amministratore. L'amministratore è obbligatorio quando i condomini sono più di quattro.
L'amministratore può essere anche un condomino; dura in carica un anno; non deve avere alcun particolare requisito; rappresenta il condominio nelle controversie legali e presenta ogni anno il bilancio delle spese e il preventivo per i dodici mesi seguenti.
Il principale incarico dell'amministratore è raccogliere fra i condomini il denaro necessario per mandare avanti tutto. In più, deve evitare che qualcuno (fra i condomini o un esterno) usi i beni comuni in modo improprio o illecito, e deve regolarne l'uso nell'interesse di tutti.
Ma l'amministratore non ha, in realtà, una grande autonomia, perché nell'adempiere alle sue funzioni deve obbedire alle prescrizioni dell'assemblea.

L'assemblea
È l'organo decisionale del condominio. Nomina l'amministratore o lo revoca, ne fissa il compenso, approva il preventivo e il bilancio consuntivo, e decide le opere di manutenzione straordinaria.
L'assemblea viene convocata una prima volta e, se non ci sono abbastanza presenti, anche una seconda, in genere una o due ore dopo la prima. In questa seconda convocazione, come si vede dalla tabella qui sotto, le maggioranze necessarie per prendere decisioni sono meno forti. Ed è per questo che, in realtà, l'assemblea si svolge sempre in seconda convocazione.
L'avviso di convocazione dell'assemblea deve essere ricevuto da tutti i condomini almeno cinque gironi prima della data di svolgimento, altrimenti l'assemblea è nulla. L'assemblea viene di regola convocata dall'amministratore, ma può essere convocata anche dai condomini (almeno due, e che rappresentino almeno 167 millesimi) dopo averne fatta richiesta, inutilmente, all'amministratore.
Tutte le decisioni dell'assemblea contrarie alla legge possono essere impugnate rivolgendosi alla magistratura entro 30 giorni dall'assemblea (se si era presenti) o dal ricevimento del verbale dell'assemblea per chi era assente.
L'assemblea, se lo ritiene opportuno nomina i consiglieri di condominio, un organo non ufficiale ma molto diffuso.

 

QUALI MAGGIORANZE IN ASSEMBLEA PER APPROVARE LE DELIBERE

OGGETTO

PRIMA CONVOCAZIONE

SECONDA CONVOCAZIONE

 

Condomini

Millesimi

Condomini

Millesimi

Rendiconto annuale

50%+1 degli intervenuti

almeno la metà

almeno un terzo di tutti i condomini

almeno un terzo

Preventivo spese ordinarie

50%+1 degli intervenuti

almeno la metà

almeno un terzo di tutti i condomini

almeno un terzo

Revoca amministratore

50%+1 degli intervenuti

almeno la metà

50%+1 degli intervenuti

almeno la metà

Nomina nuovo amministratore

50%+1 degli intervenuti

almeno la metà

50%+1 degli intervenuti

almeno la metà

Riconferma amministratore in carica

50%+1 degli intervenuti

almeno la metà

50%+1 degli intervenuti

almeno la metà

Entità compenso amministratore

50%+1 degli intervenuti

almeno la metà

almeno un terzo di tutti i condomini

almeno un terzo

Criteri di redazione del consuntivo

50%+1 degli intervenuti

almeno la metà

almeno un terzo di tutti i condomini

almeno un terzo

Le spese e i millesimi.
L'assemblea approva il bilancio e le spese vengono attribuite in base ai millesimi. Esistono diverse tabelle millesimali per ripartire le spese:
- quella per le spese generali, che corrisponde all'ampiezza delle proprietà di ciascuno;
- quella per l'acqua basata sul numero di persone che vivono nella singola unità immobiliare;
- quella del riscaldamento, quando è centrale; è calcolata su parecchi fattori, come la cubatura dei locali e il numero di elementi dei caloriferi;
- quella delle scale e degli ascensori, dove chi è più in alto paga di più per il maggiore uso che ne fa.
Di regola si paga ogni tre o quattro mesi, ma per le spese straordinarie più onerose si pagano anche in rate mensili. Inoltre, dopo l'approvazione del bilancio di fine anno, c'è un conguaglio (che può essere attivo o passivo) su quanto dato in base al preventivo. Per pagare si versa, normalmente, su un conto corrente bancario intestato al condominio.

Il conto del condominio.
È importante che il condominio abbia un proprio conto corrente bancario. Solo così si riesce ad avere ordine nell'amministrazione, solo così i consiglieri di condominio possono controllare i conti a fine anno. Può darsi che il tuo nuovo condominio abbia già un conto del genere. Se non l'ha alla prima assemblea cui parteciperai, proponi di aprirne uno presso la banca che è in grado di offrire questo servizio.

Spese arretrate.
Se sono rimaste spese da pagare a carico del vecchio proprietario, sarai chiamato a saldarle. Il codice civile (disposizioni di attuazione, n. 63) specifica infatti che esiste una "solidarietà passiva" fra il vecchio e il nuovo proprietario, per le spese del bilancio precedente e per quello in corso. L'amministratore è libero di chiedere gli arretrati all'uno o all'altro, ma ovviamente, dato che il neo proprietario è più reperibile e motivato, si rivolgerà subito a lui, che deve pagare, pur mantenendo il diritto, naturalmente, di chiedere il rimborso al venditore delle spese dovute fino al giorno del rogito.

Il regolamento.
Quando ci sono più di dieci condomini, ci deve essere un regolamento di condominio. È una piccola legge interna, valida solo nello stabile condominiale. Di fatto, non sono previste sanzioni ma il regolamento è la base sulla quale vengono decise le controversie. Se per esempio nel regolamento si vieta di destinare a ufficio le abitazioni dei piani sopra il pianterreno, si dovrà seguire questa regola, e il giudice chiamato a dirimere una lite su questo punto dovrà tenerne conto.

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