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CONTROLLI INDISPENSABILI PRIMA DEL ROGITO
Trascrizioni di compravendita
La trascrizione della compravendita (ossia il Rogito precedente)
è il primo controllo che bisogna fare; da questa si hanno
infatti le informazioni che ci occorrono per la descrizione dellimmobile
con gli eventuali accessori (cantina, solaio, garage) e una ulteriore
conoscenza del vero proprietario dellimmobile (questa verrà
poi verificata dal Notaio prima del Rogito notarile).
Servitù
Queste limitano luso della proprietà in relazione
alle regole condominiali, è quindi necessario verificare
queste ultime.
Usufrutto
E un diritto di godimento per la persona (usufruttuario)
che gode gratuitamente di un bene per tutta la vita e senza alcun
tipo di contratto, pur non essendone proprietario (nudo proprietario).
È quindi importante sapere che, chi acquista un appartamento
in usufrutto (nuda proprietà), deve tener conto che non gli
sarà possibile usarlo fino a quando questo non verrà
lasciato dallusufruttuario.
Tale controllo verrà obbligatoriamente effettuato dal Notaio
prima del rogito.
Diritto di superficie
Prende in considerazione gli immobili edificati, a partire dagli
anni 60,da cooperative cui avevano in concessione un terreno
comunale.
Spesso per tali terreni è concesso il riscatto, bisogna
quindi verificarne leventuale possibilità e inoltrarne
la richiesta.
ISCRIZIONI
Ipoteca
Si presenta quando limmobile è stato dato in garanzia
per un finanziamento (es: mutuo). Tale immobile può essere
acquistato solo se il venditore possiede il documento che attesti
la cancellazione dellipoteca (bisogna accertarsene prima del
rogito), oppure il compratore può accollarsi il mutuo controllando
però le condizioni di convenienza dello stesso.
Pignoramento
Avviene quando unimmobile è stato "congelato"
(pignorato) dal Tribunale come garanzia di pagamento. Tale immobile
non può essere venduto fino a quando non verrà saldato
il pagamento. In questi casi è sempre meglio affidarsi alla
consulenza di un legale.
Fallimento
Prima del Rogito il Notaio controlla che il venditore non sia dichiarato
"fallito", in tal caso è impossibile perfezionare
la compravendita.
ALTRI CONTROLLI NECESSARI
Contratti di Locazione
Se si acquista un appartamento dato in affitto, bisogna chiedere
al venditore la "comunicazione di offerta dellimmobile"
(questa dichiarazione dovrà contenere il prezzo richiesto
dal venditore e limmobile non potrà essere venduto
a meno). E da ricordare che, in base allart. n. 392/1978,
linquilino ha il diritto di prelazione sulla vendita dellimmobile.
Tasse / imposte non pagate
Controllare la Tarsu "tassa sulla spazzatura", la quale
è da attribuire allimmobile e non al vecchio proprietario.
Spese comuni del Condominio
Chi acquista unimmobile è obbligato a pagare le eventuali
spese condominiali non pagate dal proprietario precedente, fino
a due anni prima.
Occorre pertanto contattare lamministratore e informarsi
della situazione inerente i pagamenti condominiali.
Nuda proprietà
Esiste un modo poco conosciuto che permette interessanti acquisti
immobiliari. Si tratta della vendita della "nuda proprietà"
di un appartamento che consente al venditore di mantenere l'usufrutto
dellabitazione.
Chi acquista la "nuda proprietà" praticamente
acquista le pareti ma non lusufrutto il quale rimane al vecchio
proprietario che generalmente sono persone anziane. Diventandone
proprietario a tutti gli effetti alla morte del vecchio venditore.
A prima vista, il meccanismo della compravendita della "nuda
proprietà" di un immobile può sembrare semplice,
invece necessita di un attento esame per evitare sgradite sorprese
sia al venditore che all'acquirente. Abbiamo predisposto una breve
guida pratica attraverso il meccanismo della domanda e della risposta.
A chi si devono rivolgere i proprietari immobiliari che intendono
vendere la 'nuda proprietà' dei loro appartamenti o l'investitore
che vuole indirizzare i suoi mezzi finanziari verso questo particolare
segmento del mercato immobiliare residenziale?
L'indicazione classica è quella di contattare un agente
immobiliare. La compravendita della "nuda proprietà"
di un immobile è un'operazione particolarmente delicata che
richiede da parte dell'operatore immobiliare tutta una serie di
conoscenze sia di carattere giuridico che fiscale per garantire
agli interessati la conclusione di una trattativa "trasparente".
Evitare, il Fai da tè.
Come si giunge alla determinazione del prezzo della "nuda
proprietà" di un immobile?
Nella formazione del prezzo di cessione della 'nuda proprietà'
di un'unità immobiliare incidono tutta una serie di fattori
che vanno dall'età del venditore, al numero di persone che
si riservano il diritto di "usufrutto", per finire ai
classici indicatori per la determinazione delle quotazioni immobiliari
(stato di conservazione dell'immobile, sua ubicazione, ecc.).
Pur con le dovute cautele, è possibile indicare la percentuale
dello "sconto"?
In linea di massima, gli operatori immobiliari affermano che si
può spuntare un ribasso sul prezzo di mercato oscillante
fra il 20 e il 50 per cento. Una banda di oscillazione, dunque,
piuttosto elevata che si giustifica con i "fattori" indicati
in precedenza.
Una volta che si è "spogliato" della proprietà,
il venditore mantiene il "diritto di usufrutto" sull'immobile.
Cosa sta a significare questa dizione?
Il codice civile stabilisce che l'usufruttuario ha il diritto di
godere della "cosa" altrui ma deve rispettarne la destinazione
economica.
In concreto, il rispetto della "destinazione economica"
dell'immobile, comporta vincoli per l'usufruttuario?
L'usufruttuario, oltre che a utilizzare direttamente l'immobile,
potrà affittarlo a uso abitativo ma non potrà mutarne
l'uso adibendolo, ad esempio, all'esercizio di un'attività
professionale. L'usufruttuario può trarre dalla "cosa"
(nel caso specifico l'appartamento ndr) tutto ciò che può
trarre il proprietario. In pratica, l'usufruttuario può essere
considerato un "proprietario a termine".
Chi deve pagare le spese di manutenzione dell'immobile?
Le spese di manutenzione "ordinaria" sono a carico dell'usufruttuario,
mentre quelle "straordinarie" sono di competenza del "nudo"
proprietario.
Quali sono le riparazioni "straordinarie"?
Il codice civile indica quelle necessarie ad assicurare la stabilità
dei muri maestri e delle volte, la sostituzione delle travi, il
rinnovamento, per intero o per una parte notevole, dei tetti, solai,
scale, argini, acquedotti, muri di sostegno o di cinta.
L'usufruttuario deve, in qualche modo, contribuire all'onere finanziario
sostenuto dal "nudo proprietario"?
Bene: dovrà corrispondere al proprietario, durante l'usufrutto,
l'interesse legale nella misura del 5 per cento delle spese sostenute
dal proprietario per effettuare le riparazioni straordinarie.
Chi deve pagare le imposte sul "reddito" dell'unità
immobiliare?
L'Irpef sulla rendita catastale dell'immobile e l'Ici (cioè
l'imposta comunale sugli immobili) devono essere pagate dall'usufruttuario.
Chi partecipa alle assemblee condominiali: il "nudo"
proprietario o l'usufruttuario?
L'usufruttuario esercita il diritto di voto quando, nell'assemblea
condominiale, si discutono affari che riguardano l'ordinaria amministrazione
ed il semplice godimento delle cose e dei servizi comuni.
E quando all'ordine del giorno dell'assemblea condominiale sono
previste deliberazioni relative alla manutenzione "straordinaria"?
Nelle deliberazioni che riguardano innovazioni, ricostruzioni od
opere di manutenzione straordinaria delle parti comuni dell'edificio,
il diritto di voto spetta al "nudo" proprietario.
Se l'usufruttuario non paga le spese condominiali di sua competenza,
l'amministratore condominiale può presentare il "conto"
al "nudo" proprietario?
No. In linea di principio va rilevato che il "nudo" proprietario
non può intervenire, in sede di voto, quando l'assemblea
condominiale affronta argomenti collegati alla manutenzione "ordinaria".
Pertanto, qualora l'usufruttuario risulti moroso, l'amministratore
condominiale potrà esercitare i diritti del condominio promuovendo
esecuzione forzata sul diritto di usufrutto che, come stabilisce
l'articolo 2810 del codice civile, può essere ipotecato.
Dopo l'effettuazione della vendita della "nuda" proprietà,
cosa deve fare il venditore per un corretto svolgimento della vita
condominiale?
Dovrà tempestivamente comunicare l'avvenuta cessione della
"nuda" proprietà dell'immobile all'amministrazione
condominiale.
È opportuno che l'acquirente ponga qualche vincolo alla
possibilità di affittare l'appartamento da parte dell'usufruttuario?
Sì. Per cautelarsi da eventuali sgradite sorprese, come
quella di trovarsi alla morte dell'usufruttuario un inquilino indesiderato
che, in possesso di valido titolo (cioè di un contratto)
con data certa, ha diritto di continuare la locazione per la durata
contrattuale stabilita, comunque non oltre cinque anni dalla cessazione
dell'usufrutto, potrà concordare con il venditore al momento
dell'acquisto della "nuda" proprietà, l'obbligo
da parte sua di comunicare le eventuali intenzioni di cedere l'usufrutto
o di locazione e la conseguente possibilità di esercitare
un diritto di prelazione.
Qual è la base imponibile ai fini del calcolo delle imposte
sull'atto di compravendita?
La base imponibile è costituita dalla differenza tra il
valore della piena proprietà e quello dell'usufrutto.
È applicabile il sistema di "valutazione automatica"
degli immobili che permette al contribuente di dichiarare all'ufficio
del registro valori che non possono essere rettificati anche agli
atti di cessione della "nuda" proprietà di un immobile.
Certamente. Il sistema di valutazione "garantita" si
applica anche alla compravendita della "nuda" proprietà
di immobili iscritti in catasto con attribuzione di rendita.
E qualora l'immobile non risulti accatastato?
Al verificarsi di questa ipotesi, gli interessati potranno avvalersi
del sistema di valutazione "garantita" facendone esplicita
richiesta nell'atto di compravendita.
Come si calcola il valore del "diritto di usufrutto"
e della "nuda" proprietà dell'immobile?
Questi valori variano in funzione dell'età dei beneficiari
e si determina applicando la tabella che pubblichiamo qui di fianco.
È possibile illustrare il meccanismo di calcolo attraverso
un esempio?
Ipotizziamo una valutazione "automatica" dell'immobile
(rendita catastale x 100) di 150 milioni. Il venditore ha 74 anni.
Il valore del "diritto di usufrutto" sarà di 52,5
milioni (150 milioni x 5 per cento = 7,5 milioni x 7). Il valore
della "nuda" proprietà risulterà di 97,5
milioni (150 milioni - 52,5 milioni cioè il valore dell'usufrutto).
Quali considerazioni si possono trarre da questa prima indicazione?
Più è anziano il venditore e maggiore risulterà
il valore della "nuda" proprietà con una conseguente
maggiore tassazione dell'atto di compravendita.
Ritornando all'esempio precedente, in concreto, quale sarà
l'incidenza fiscale sulla compravendita campione?
Il costo complessivo risulterà di 10.725.000 lire (cioè
l'11 per cento di 97,5 milioni che corrispondono al valore della
"nuda" proprietà) nel caso, più frequente,
di compravendita fra persone fisiche.
È possibile applicare le agevolazioni per l'acquisto della
cosiddetta "prima casa" alla compravendita della "nuda"
proprietà?
In questo caso, il calcolo della tassazione relativa alla compravendita
fra persone fisiche sarà il seguente: 97,5 milioni x 4 per
cento = lire 3.900.000 + 500.000 lire di imposte fisse ipotecaria
e catastale - Totale lire 4.400.000.
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