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IL DIRITTO DI PRELAZIONE
Cos'è il diritto di prelazione?
Obbligazione che il proprietario-locatore ha nei confronti del
suo inquilino. Sorge quando egli intende vendere limmobile
locato. In questa circostanza linquilino, a parità
di condizioni, dovrà essere, per legge, preferito agli altri
potenziali acquirenti. Se ciò si ignora e si vende limmobile
a terzi, linquilino può esercitare il diritto di riscatto,
vale a dire, ottenere per se alle stesse condizioni la proprietà
venduta ad altro soggetto, con gravi conseguenze sul proprietario,
il quale potrebbe essere costretto a risarcire il terzo incolpevole
dellaccaduto.
Questo diritto di prelazione cè sempre?
La legge lo prevede in casi ben definiti e non sempre. Nei casi
non previsti il locatore può volendo concederlo con patto
privato da riportare sul contratto.
Esaminiamo cosa impone la legge in materia:
Nelle locazioni abitative non esiste la prelazione, quindi il proprietario
nei confronti dellinquilino non ha nessun obbligo, può
quindi vendere tranquillamente a terzi.
Vi è una sola eccezione che conferma la regola. La nuova
legge (n. 431 L. 9.12.98) sulle locazioni abitative, concede il
diritto di prelazione allinquilino solo nel caso in cui il
proprietario che ha stipulato un contratto in forma libera, (quindi
4+4), disdica alla prima scadenza il contratto, dando come causa
la vendita dellimmobile.
Diversa è la situazione per le locazioni ad uso diverso
dallabitazione. In questo caso la prelazione è regolata
dagli artt. 38 e 39 della L. 27.07.1978 n. 392. Questa legge, lunica
a regolare la locazione di queste unita immobiliari, concede il
diritto di prelazione ai soli conduttori titolari di attività
di natura commerciale, artigianale, industriale che comportano diretto
contatto con il pubblico. (Gli articoli 41 e 35 indicano con chiarezza
quali sono i soggetti che possono esercitare tale diritto).
Bisogna precisare che la rinuncia al diritto di prelazione non
è consentita in sede di stipulazione del contratto, perché
costituirebbe un vantaggio per il locatore, che cadrebbe nella sanzione
di nullità irrogata dallart. 79 della L. 392/78. Inoltre,
il conduttore non decade dal diritto di prelazione per effetto del
suo inadempimento agli obblighi nascenti dal contratto.
Modalità esecutive.
Per il locatore non è sufficiente inviare allinquilino
la comunicazione di vendita mediante raccomandata a.r., ma occorre
invece che egli notifichi al conduttore la sua intenzione di vendere
a mezzo ufficiale giudiziario. Recita lart. 38; "Nella
comunicazione devono essere indicati il corrispettivo e le altre
condizioni attraverso le quali la compravendita dovrebbe essere
conclusa, oltre allinvito ad esercitare o meno il diritto
di prelazione entro il termine di 60 gg. Dalla ricezione della comunicazione,
con atto notificato al proprietario a mezzo di ufficiale giudiziario,
offrendo condizioni uguali a quelle comunicategli.
Ove il diritto di prelazione sia esercitato, il versamento del
prezzo di acquisto, salvo diversa condizione comunicata dal locatore,
deve essere effettuata entro il termine di 30 gg. Decorrenti dal
sessantesimo giorno successivo a quello dellavvenuta notificazione
della comunicazione da parte del proprietario, contestualmente alla
stipulazione del contratto di compravendita o del contratto preliminare."
In assenza di una denuntiatio eseguita con notifica a mezzo ufficiale
giudiziario o con altre modalità realmente equipollenti per
struttura ed effetto, è nulla, per mancanza delloggetto,
la rinunzia del conduttore al diritto di prelazione.
Cosa succede se il proprietario non provvede alla notifica di vendita
o la effettua con modalità diverse da quelle su esposte?
La legge non molto precisa consente al conduttore, entro 6 mesi
dalla trascrizione del contratto di vendita, di riscattare limmobile
dallacquirente. Lart. 39 della L. 392/78 stabilisce
che "Ove sia stato esercitato il diritto di riscatto, il versamento
del prezzo deve essere effettuato entro il termine di 3 mesi, dalla
prima udienza del relativo giudizio, o dalla ricezione dellatto
notificato con lacquirente (sempre se non vi è una
forma di opposizione). Se per un qualsiasi motivo lacquirente
fa opposizione al riscatto, il termine di tre mesi decorre dal giorno
del passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio".
La prelazione non sussiste in ogni modo, anche per i soggetti titolari
di tale diritto, nei seguenti casi:
- Quando limmobile faccia parte di una comunione ereditaria
per la cui prelazione opera a favore dei coeredi (art. 732 cod.
cvi. );
- Quando il trasferimento sia effettuato a favore del coniuge
o dei parenti entro il secondo grado (art. 29 L. 392/78):
- Quando la vendita sia effettuata dallamministratore fallimentare
(Cass., 13 gen. 1981 n. 25), neanche quando la locazione sia sorta
nel corso del procedimento concorsuale, per contratto stipulato
dalla stessa amministrazione fallimentare (Cass., 30 mag. 1984
n. 3298);
- Nel caso di vendita fallimentare (Cass., 30 mag. 1984 n. 3298)
- Quando sia effettuata la vendita del complesso immobiliare unitamente
considerato dal punto di vista architettonico ed economico (App.
MI, 20 mar. 1981; Trb. Lecce, 18 feb. 1981; Cass., 14 gen. 1988
n. 205).
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