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GLOSSARIO IMMOBILIARE

GLOSSARIO - LE IMPOSTE - LA NORMATIVA
PRIMA DEL ROGITO - DIRITTO - PRIMA CASA

 

AGEVOLAZIONE ACQUISTO COME PRIMA CASA

Grazie alla modifiche apportate dalla Legge Finanziaria del’96 è diventato più facile per l’acquisto della prima casa.

Questa consiste in uno sgravio fiscale, dove l’imposta di registro è del 3% anziché del 7% ed imposta ipotecaria che sarebbe stata del 2% e catastale dell’1% diventano imposte fisse €. 129,11 (£. 250.000).

Per quanto riguarda il venditore non cambia nulla, cambiava fino al 31/12/2002 che con l’INVIM da pagare si aveva una riduzione del 50% e di un’ulteriore riduzione arrivando ad un 67,25%.

Per prima cosa l’immobile non deve avere determinate caratteristiche, ovvero non deve essere un immobile considerato di lusso, secondo il D.M. 2/8/1969. E vi sono tre condizioni fondamentali; per poter ottenere tale agevolazione.

1. RESIDENZA.

Questa richiede necessario che l’acquirente prenda la residenza nel comune in cui acquista l’immobile entro e non oltre 18 mesi dall’acquisto.

Oppure deve acquistare una abitazione nel comune in cui a già la residenza.

2. PROPRIETÀ.

Si potrà usufruire ti tale agevolazione purché non si sia proprietari esclusivi o comproprietari con il coniuge di altra abitazione nel Comune in cui è ubicato l’immobile che si intende acquistare.

La comproprietà con soggetti diversi dal coniuge, es. il figlio non costituisce la disponibilità del bene, pertanto non ostacola l’agevolazione.

3. ALTRE FACILITAZIONI.

Non si possono possedere più di un immobile acquistato con le agevolazioni fiscali prima casa o da quelle previste dalle precedenti agevolazioni a partire dalla Legge 168/82.

Per finire, nell’atto di acquisto l’acquirente dovrà dichiarare di non essere titolare, nemmeno per quote, anche in regime di comunione legale di diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà di altra abitazione acquistata dallo stesso o dal coniuge con l’agevolazione in tutto il territorio nazionale.

La disposizione consente di poter usufruire più volte dell’agevolazione, nei casi in cui uno cambi abitazione data la non più idoneità con le proprie esigenze abitative, obbligando però prima a cedere la propria abitazione per poi poterne acquistare un’altra usufruendo di tale agevolazione.

VINCOLI PER L'ACQUIRENTE

Chi nell’atto di acquisto dichiara il falso, trasferisce l’immobile a terzi anche a titolo gratuito che oneroso senza che sia passati 5 anni dall’acquisto agevolato, sarà tenuto al pagamento delle imposte ordinarie oltre ad una soprattassa del 30% più gli interessi di mora.

Ma si può comunque vendere l’immobile prima dei 5 anni, purché entro un anno dal rogito di vendita si acuisti un altro immobile come abitazione principale.

GLI USI DELL'IMMOBILE ACQUISTATO CON L'AGEVOLAZIONE.

La legislazione vigente oltre l’obbligo della residenza entro un anno nel Comune di ubicazione di quest’ultimo, non vieta al proprietario di non abitarlo, pertanto egli potrà darlo in uso a famigliari oppure darlo in locazione.

L’AGEVOLAZIONE PREVEDE ALTRI SCONTI.

SUI MUTUI.

Vi è una detrazione del 22% degli interessi passivi pagati per i mutui ipotecari sottoscritti per l’acquisto della casa di abitazione.

Detrazione calcolata su un limite massimo di €. 3.615,20 (7 Milioni). Per avere ciò occorre che l’immobile sia adibito ad abitazione principale entro 6 mesi dall’acquisto ed anche che il mutuo sia stato stipulato entro i 6 mesi precedenti o successivi.

SU IRPEF E ICI.

Per quanto riguarda l’IRPEF deduzione di €. 516,46 (un milione).

Mentre per l’ICI detrazione dalla €. 92,96 (180 Mila) alle €. 154,94 (300 Mila) a discrezione dei Comuni.

 

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